Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti (cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) possono richiedere un contrassegno che consente di:
- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl) (previo comunicazione targhe automezzi al Comando Polizia Locale del Comune di circolazione);
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
- sostare nelle zone a traffico limitato (Ztl) (previo comunicazione targhe automezzi al Comando Polizia Locale del Comune di circolazione);
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
- disporre di aree gratuite, riservate, nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo;
- essere esonerati dal pagamento della tariffa oraria in alcuni parcheggi pubblici a raso a pagamento - Approfondimento (https://www.comune.padova.it/contrassegno-persone-con-disabilita)
Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e da altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo reca grave intralcio alla circolazione, ad esempio:
- sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
- sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
- sosta in prossimità o corrispondenza di un’intersezione stradale (a meno di 5 metri dall'incrocio);
- sosta in corrispondenza di dosso o curva;
- sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici tali da impedirne la vista;
- sosta in corrispondenza di segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- sosta sul marciapiede;
- sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.
In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un'area limitrofa sicura.
Il contrassegno, ora modello Unione Europea, è corredato della foto del richiedente e compilato nei campi informativi: numero, nominativo dell’utente, residenza, durata del permesso e scadenza. Ha le seguenti caratteristiche:
- è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi
- non è vincolato a uno specifico veicolo
- ha validità su tutto il territorio nazionale
- ha validità massima di cinque anni
- è rilasciato dopo opportuna certificazione sanitaria
- deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando quest'ultimo è utilizzato dalla persona disabile (non può essere esposto in fotocopia).
L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 28, art. 188).